Incentivi per il business

Scopri incentivi e detrazioni fiscali riservate alle aziende per
la realizzazione di stazioni di ricarica.

Incentivi e detrazioni fiscali per Aziende e P.IVA

Se devi acquistare e realizzare una stazione di ricarica, questo è un documento che devi leggere.

Vuoi un riassunto? Chiamaci!

Riportiamo qui sotto il documento del Ministero per lo Sviluppo Economico dedicato ai possessori di P.IVA

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C) Art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Art. 9 del decreto Ministero dello Sviluppo economico 20 marzo 2019

Aspetti generali

Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento delle spese stesse.

Tale detrazione è altresì riconosciuta per i costi iniziali legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 KW. Al riguardo, considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione. Ai fini della detrazione, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) e h), decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Si deve, dunque, trattare di un punto di ricarica:

- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricit  a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 KW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 KW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non   ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (lett. d));

- non accessibile al pubblico (lett. h)), vale a dire:

- installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti;

- oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entit , installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entit;

- oppure installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Per le spese sostenute dal 1  luglio 2020 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, l’aliquota della detrazione   aumentata al 110 per cento e ripartita in 5 quote annuali se l’installazione   eseguita congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti rientranti nel Superbonus, quali gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo sul Superbonus.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ell'imposta sul reddito delle societ  (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (Risoluzione 28.02.2019 n. 32/E).

Fermo restando il limite complessivo di euro 3.000, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (Circolare 10.04.2019 n. 8/E).

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c..

Limite di spesa

La detrazione   calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 3.000 da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a euro 3.000, annuale ed riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da pi  contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Il predetto limite  , inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Nel caso, ad esempio, che il contribuente abbia sostenuto spese per l’installazione nell’abitazione privata di una infrastruttura di ricarica e anche per l’installazione di un’altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a euro 3.000.

Modalità di pagamento

La disciplina applicativa della detrazione contenuta nell’art. 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 marzo 2019. In particolare, ai fini della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i pagamenti effettuati in contanti.

Le predette modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.


Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto I beneficiari della detrazione del 50 per cento, possono ai sensi dell’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuatogli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facolt  di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altres , optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facolt  di successiva cessione (Circolare 08.08.2020, n. 24/E, paragrafo 7.2, e Circolare 22.12.2020 n. 30/E, paragrafo 5.1.4).

Le modalità attuative di tali opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322 del 1998, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può fruire della detrazione medesima.

Non possono essere indicate nel modello 730/2021 le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere   documentato dalla fattura o ricevuta fiscale, nella quale siano indicati la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonch  dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della societ  che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del pagamento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Tipologia Documenti:

Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:

- Fatture o ricevute fiscali

- Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute

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